1. La presente legge ha la finalità di favorire la conservazione e il corretto stato di funzionamento dei veicoli a propulsione meccanica di interesse storico o collezionistico.
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle competizioni riservate ai veicoli di interesse storico o collezionistico, per le quali è prevista una velocità media inferiore a 50 kmh»;
b) al comma 1 dell'articolo 47 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«n-bis) veicoli di interesse storico o collezionistico;
n-ter) veicoli d'epoca»;
c) il comma 5 dell'articolo 60 è sostituito dal seguente:
«5. Sono veicoli di interesse storico o collezionistico quelli costruiti da oltre venticinque anni e come tali certificati dall'ASI e dai registri storici dell'Alfa Romeo, della Fiat e della Lancia, in quanto delegati dalle rispettive case costruttrici, nonché, per i soli motoveicoli, dalla FMI. La certificazione di cui al
d) dopo il comma 4 dell'articolo 80 è inserito il seguente:
«4-bis. Per i veicoli di interesse storico o collezionistico, la revisione deve essere effettuata ogni quattro anni nel rispetto delle norme in vigore all'epoca della loro costruzione»;
e) dopo il comma 6 dell'articolo 93 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Per i veicoli di interesse storico o collezionistico l'immatricolazione e la reimmatricolazione sono effettuate dietro presentazione del titolo, anche autocertificato, di proprietà e della certificazione delle caratteristiche tecniche rilasciata dalla casa costruttrice o da uno degli enti di cui all'articolo 60, comma 5.
6-ter. In caso di reimmatricolazione dei veicoli di cui al comma 6-bis già iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o su richiesta dell'ultimo proprietario iscritto, ad esclusione di quelli che risultano demoliti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di contributi statali alla rottamazione, al richiedente sono rilasciati le targhe e il libretto di prima immatricolazione al P.R.A.».
1. Con riferimento alle limitazioni della circolazione disposte per motivi di compatibilità ambientale, i veicoli di interesse storico o collezionistico sono equiparati ai veicoli omologati ai sensi della normativa comunitaria «Euro-4».
1. Le disposizioni dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, salvo che nel caso di utilizzazione sulla pubblica strada, e di determinazione forfetaria dell'imposta provinciale di trascrizione si applicano a tutti i veicoli di cui alle lettere n-bis) e n-ter) del comma 1 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotte dall'articolo 2 della presente legge, come tali certificati dall'Automotoclub storico italiano o, per i motoveicoli, dalla Federazione motociclistica italiana.
2. La proprietà di un veicolo di cui al comma 1 del presente articolo non costituisce elemento indicativo di capacità contributiva ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento scritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.